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25 Maggio 2013

Imu: istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta sugli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D.

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Con la Risoluzione n. 33 del 21 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’Imu relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Si tratta del codice “3925”, denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO“, e del codice “3930”, denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE“.

Nella Risoluzione è stato precisato che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta.

Nel modello F24, i codici tributo in questione devono essere inseriti nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. Inoltre, devono essere indicati: nello spazio “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nello spazio “numero immobili”, il numero degli immobili (massimo tre cifre); nello spazio “anno di riferimento”, l’anno d’imposta al quale si riferisce il pagamento (se si tratta di ravvedimento, deve essere indicato l’anno nel quale l’imposta avrebbe dovuto essere versata). Deve, poi, essere barrato lo spazio “Ravv.” se il pagamento si riferisce ad un ravvedimento, lo spazio “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto, lo spazio “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo (se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, sia per l’acconto che per il saldo, devono essere barrate entrambe le caselle).

Inoltre, con la medesima Risoluzione, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell’Imu relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, tramite modello F24 EP.

Si tratta del codice “359E”, per la parte di spettanza dello Stato, e del codice “360E”, per la parte di incremento spettante al Comune.

Anche in questo caso, nell’ipotesi di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta.

I codici istituiti con la Risoluzione devono essere inseriti nella sezione “IMU” (valore G) del modello F24 EP. Inoltre, deve essere indicato nel campo “codice”, il codice catastale del Comune nel cui territorio è situato l’immobile. Nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri) devono essere indicati: nel primo carattere, la lettera “A” se si tratta dell’acconto, la lettera “S” se si tratta del saldo o la lettera “U” se si tratta di un versamento in unica soluzione; nel secondo carattere, la lettera “R” se il versamento è effettuato con ravvedimento o la lettera “N” se non c’è ravvedimento; nel terzo carattere, la lettera “V” se si tratta di versamento relativo ad immobili variati o la lettera “N” se si tratta di immobili non variati; dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili. Infine, nel campo “riferimento B”, deve essere indicato l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento. Il campo ” estremi identificativi” deve rimanere vuoto.

I codici tributo “3925” e “359E” possono essere utilizzati anche per il versamento dell’Imu relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Gli altri codici, come precisato nella Risoluzione, non possono essere utilizzati, in quanto i Comuni non possono incrementare la relativa aliquota.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in caso di fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D, devono essere utilizzati il codice tributo “3913” già istituito con una Risoluzione del 12 aprile 2012, ed il codice “350E”, già istituito con una Risoluzione del 5 giugno 2012.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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