Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 3 del 18 maggio 2012, ha illustrato sinteticamente diversi aspetti della nuova imposta sugli immobili.
Evidenziamo, tra gli altri:
– Il presupposto impositivo dell’Imu è costituito dal possesso di qualunque immobile, comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Rientrano nell’oggetto dell’imposta, quindi, anche i terreni incolti.
– Sono soggetti passivi dell’imposta il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ma anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Inoltre, sono soggetti passivi il concessionario in caso di concessione di aree demaniali, il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale e il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
– Ai fini dell’applicazione dell’imposta rispetto all’abitazione principale, questa deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto, a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta al catasto. Quindi, il contribuente, in tale caso, dovrà scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con conseguente applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni dell’Imu previste per l’abitazione principale. Le altre unità immobiliari, invece, verranno considerate come abitazioni diverse da quella principale con conseguente applicazione dell’aliquota prevista per tali tipologie di fabbricati.
– Per abitazione principale, inoltre, si deve intendere l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei singoli componenti del nucleo familiare. Quindi, se nell’immobile di proprietà di entrambi i coniugi, destinato ad abitazione principale, risiede e dimora soltanto uno dei coniugi, che non siano legalmente separati, poichè l’altro coniuge dimora e risiede in un altro immobile nello stesso Comune, l’agevolazione per l’abitazione principale spetta soltanto ad un coniuge.
– Riguardo alle pertinenze dell’abitazione principale, che beneficiano delle medesime agevolazioni previste in materia di Imu per l’abitazione principale, queste sono soltanto le unità immobiliari accatastate nelle seguenti categorie:
C/2, ossia magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte, se non unite all’unità immobiliare abitativa;
C/6, ossia stalle, scuderie, rimesse e autorimesse;
C/7, ossia tettoie.
Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.
– Per l’abitazione principale e le relative pertinenze, l’aliquota di base è stata fissata allo 0,4 %. I Comuni possono intervenire su questa aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali.
Inoltre, per gli immobili in questione, è prevista una detrazione di importo pari a 200 Euro, per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione si verifica. Quindi, se, ad esempio, l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta una detrazione di 100 Euro.
– La detrazione di 200 Euro prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può comunque superare l’importo di 400 Euro e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 Euro.
Tra le condizioni per godere della maggiorazione della detrazione non è ricompresa quella del “figlio fiscalmente a carico”.
– I Comuni possono prevedere, nell’ambito della propria potestà regolamentare, che sia considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata. I Comuni possono, altresì, stabilire che sia considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, sempre a condizione che non risulti locata.
– La detrazione prevista per l’abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia popolare comunque denominati.
– Ma quale quota dell’Imu è riservata allo Stato? Si tratta della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, eccetto l’abitazione principale e le relative pertinenze ed i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (pari allo 0,76 %). La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.
Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte dal Comune.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.