Nella Risoluzione n. 1/Df del 3 dicembre 2012, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze si è occupato di alcune problematiche riguardanti l’applicazione della normativa in materia di Imu, ed in particolare di esenzione dall’Imu, agli enti che non esercitano attività commerciali.
Riguardo agli enti ecclesiastici, è stato ricordato che ad essi non sono applicabili le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Gli enti devono comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che sia conforme a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 200 del 19 novembre 2012, contenente il regolamento di attuazione dell’esenzione Imu agli enti non commerciali. Il regolamento dell’ente dovrà, quindi, attestare il possesso dei requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione e lo svolgimento dell’attività non commerciale.
Tale documento dovrà essere tenuto dagli enti ecclesiastici a disposizione dei Comuni ai fini dell’attività di accertamento e controllo.
Inoltre, nella Circolare ministeriale del 3 dicembre 2012, è stato precisato che il pagamento dell’Imu, relativo all’anno 2012, deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti generali e di settore per l’applicazione dell’esenzione, requisiti stabiliti nel Regolamento n. 200 del 2012, in particolare agli articoli 3 e 4. In base a questi requisiti deve essere effettuato il versamento del saldo dell’Imu entro il 17 dicembre 2012.
A partire dall’anno 2013, invece, l’Imu dovrà essere versata, in caso di utilizzazione mista degli immobili (in parte per attività commerciali ed in parte per attività non commerciali) sia in base ai requisiti suddetti, che in ragione del rapporto proporzionale. Il rapporto proporzionale, infatti, decorre a partire dal 1° gennaio 2013.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.