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8 Giugno 2013

Imu 2013: nuovi chiarimenti per il versamento della prima rata.

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Nella Circolare n. 2 del 23 maggio 2013, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto ad alcuni quesiti che sono stati posti in materia di pagamento della prima rata dell’Imu per l’anno 2013.

Le questioni che sono state sollevate derivano, in particolare, dall’incertezza determinata dalla circostanza che, in corso di conversione del Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, è stato presentato un emendamento che prevede che la prima rata dell’Imu sia versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Si ricorda che, invece, il testo del Decreto Legge attualmente vigente prevede che i contribuenti possano effettuare il versamento della prima rata dell’Imu, tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, e dei regolamenti, pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.

In primo luogo, è stato chiesto se sia possibile dare attuazione anticipata all’emendamento suddetto (che, come visto, prevede il versamento della prima rata Imu sulla base delle aliquote e delle detrazioni del 2012), senza attendere la conversione del Decreto Legge che dovrebbe avvenire entro il 7 giugno 2013, e cioè a ridosso della scadenza della prima rata dell’Imu.

Il Dipartimento delle Finanze ha affermato che i contribuenti possono effettuare il versamento della prima rata dell’Imu tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento in questione, prima della conversione del Decreto Legge n. 35 del 2013, senza incorrere in sanzioni.


Nella Circolare è stato, però, precisato che il riferimento all’anno 2012 riguarda esclusivamente le aliquote e le detrazioni, e non anche gli altri elementi relativi al tributo, come il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tener conto della situazione relativa all’anno di riferimento.

Tra gli esempi riportati nella Circolare, vi è quello dell’immobile destinato, nel 2013, ad abitazione principale, diversamente dall’anno precedente. In tal caso, il versamento della prima rata dell’Imu è sospeso. Nel caso in cui, invece, l’immobile, nel 2012 adibito a abitazione principale, non lo è più nel 2013, dovrà essere versata l’Imu e la prima rata dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per l’anno 2012.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo agli immobili classificati nel gruppo catastale D.

Nella medesima Circolare è stato chiarito che il recente provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione del pagamento della prima rata dell’Imu sull’abitazione principale e le relative pertinenze, riguarda anche il caso in cui il Comune abbia assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero.

La sospensione della prima rata dell’Imu, infine, riguarda anche, come chiarito nella Circolare del Dipartimento delle Finanze, il coniuge assegnatario della ex casa coniugale ed il coniuge non assegnatario, relativamente all’immobile adibito dallo stesso ad abitazione principale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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