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26 Ottobre 2013

Imposte sostitutive per la rivalutazione degli immobili delle imprese: chiarimenti sul tasso d’interesse e sulle scadenze dei versamenti rateali.

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Con la Risoluzione n. 70 del 23 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo alle modalità di versamento delle imposte sostitutive dovute in caso di rivalutazione degli immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali.

La prima questione affrontata riguarda il tasso d’interesse da applicare in caso di pagamento rateale delle imposte sostitutive suddette. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la normativa in materia deve essere interpretata nel senso che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali nella misura del 3 % annuo, a prescindere dalle diverse misure del saggio degli interessi legali in vigore alle date di scadenza delle rate.

Essendo stata riconosciuta l’ambiguità della formulazione della norma sulla corretta misura degli interessi da corrispondere, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che debba essere applicata la sanzione in relazione ai maggiori interessi dovuti in base al tasso del 3 %.

La seconda questione presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione del 23 ottobre, riguarda le modalità di pagamento rateale delle imposte sostitutive in questione. La normativa che disciplina tali imposte prevede che queste debbano essere versate o in un’unica soluzione alla scadenza del termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta nel quale è stata effettuata la rivalutazione degli immobili, oppure in tre rate delle quali la prima con la medesima scadenza suddetta e le altre due con scadenza coincidente con il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Non viene mai richiamata la disposizione di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, che riconosce la possibilità, per le somme dovute a titolo di saldo ed acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, di effettuare il versamento in rate mensili di pari importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4 % annuo.

Quindi, nel caso nel quale i versamenti rateali delle imposte sostitutive in questione siano stati effettuati secondo le scadenze mensili previste dall’articolo 20 suddetto, vi sarà stato un ritardo rispetto alle scadenze previste dalla norma applicabile in materia.

Ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate ha escluso, anche per questo aspetto, l’applicazione di sanzioni per il tardivo versamento.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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