NULL
Altre Novità
23 Novembre 2013

Imposte di registro e di bollo: tutte le regole per l’attestato di prestazione energetica da allegare ai contratti di locazione.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 83 del 22 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, all’attestato di prestazione energeticache, in virtù delle nuove disposizioni normative, deve essere allegato anche ai contratti di locazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, affermato che nel caso in cui i soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione alleghino l’attestato in questione, l’Ufficio dell’Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell’attestato allegato, senza applicare autonomamente l’imposta di registro, in quanto l’attestato non rientra tra gli atti per i quali è previsto l’obbligo di registrazione.

Anche i contribuenti che producono in forma cartacea presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’attestato di prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato telematicamente (in caso di registrazione per via telematica dei contratti di locazione non è prevista, infatti, la possibilità di trasmettere allegati) non devono versare l’imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che non sussiste in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione l’obbligo di allegare l’attestato in sede di registrazione. L’obbligo di allegazione, infatti, ha effetti sulla validità dell’atto, e non anche sulla registrazione del contratto.

Qualora, poi, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica per la registrazione, dovrà essere applicata l’imposta fissa di registro della misura di 168 Euro, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto al quale si riferisce l’attestato.

Infine, l’attestato di prestazione energetica allegato al contratto, in originale o copia semplice, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo. Qualora venga allegata, invece, una copia dell’Ape, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da pubblico ufficiale, dovrà essere applicata l’imposta di bollo nella misura di 16,00 Euro per ogni foglio.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
26 Giugno 2025
Il Decreto Fiscale 2025 è ufficialmente in vigore

Entrata in vigore e pubblicazioneÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del...

26 Giugno 2025
Anc: Pec amministratori, il termine non esiste, pertanto non può esserci proroga

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

26 Giugno 2025
Bonus edilizi 2025: chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 8, firmata dal...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto