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5 Ottobre 2013

Imposta sulle transazioni finanziarie: istituiti i codici tributo per i relativi versamenti.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 62 del 4 ottobre 2013, ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie, introdotta dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

Si tratta del codice tributo “4058“, per il versamento dell’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (articolo 1, comma 491, della Legge 228/12), del codice “4059“, per il versamento dell’imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (articolo 1, comma 492), del codice “4060“, per il versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (articolo 1, comma 495).

Inoltre, sono stati istituiti anche i codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.

Nel modello F24, i codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna degli “Importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento.

Inoltre, per consentire l’indicazione del rappresentante fiscale tenuto ad effettuare i versamenti per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel nostro Paese, è stato istituito il codice identificativo “72”, denominato “rappresentante fiscale”.

Tale codice deve essere inserito nella sezione “Contribuente” del modello F24, con la contestuale indicazione, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, del codice fiscale del soggetto rappresentante, intestatario del conto di addebito. Invece, nel campo relativo al codice fiscale dell’intestatario della delega, deve essere inserito il codice fiscale del soggetto rappresentato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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