NULL
Altre Novità
10 Marzo 2007

Imposta sulla pubblicità dovuta in base all’utilizzo

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 101/20/06 la CTR Lazio ha statuito che l’imposta sulla pubblicità è dovuta solamente in riferimento all’effettiva esposizione del messaggio pubblicitario e non alla semplice disponibilità degli impianti pubblicitari.

In sede di contenzioso il Comune richiedeva la maggior imposta dovuta facendo riferimento ad alcune precedenti pronunce della Cassazione in base alle quali presupposto del tributo è la semplice disponibilità del mezzo pubblicitario e non l’effettiva utilizzazione.

La Commissione tributaria rileva che tali sentenze fanno riferimento a contenziosi sorti prima del 2001, cioè prima dell’entrata in vigore della Legge n. 388/2000, modificativa del D.Lgs. n. 507/1993. In base a tali modifiche, a decorrere dal 1º gennaio 2001, la pubblicità mediante affissione diretta sconta un’imposta in base all’effettivo utilizzo dello spazio pubblicitario.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
9 Ottobre 2026
Successioni, donazioni e prima casa: via ai nuovi 33 codici tributo per F24

Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 l'Agenzia delle Entrate completa il...

9 Ottobre 2026
Anomalie IVA nel modello Redditi 2024: come intervenire

L’Agenzia delle Entrate avvia nuove comunicazioni preventive rivolte ai titolari di...

9 Ottobre 2026
Controlli automatici fiscali: nuovi codici tributo per pagamenti parziali

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per consentire ai...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto