NULL
Altre Novità
10 Marzo 2007

Imposta sulla pubblicità dovuta in base all’utilizzo

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 101/20/06 la CTR Lazio ha statuito che l’imposta sulla pubblicità è dovuta solamente in riferimento all’effettiva esposizione del messaggio pubblicitario e non alla semplice disponibilità degli impianti pubblicitari.

In sede di contenzioso il Comune richiedeva la maggior imposta dovuta facendo riferimento ad alcune precedenti pronunce della Cassazione in base alle quali presupposto del tributo è la semplice disponibilità del mezzo pubblicitario e non l’effettiva utilizzazione.

La Commissione tributaria rileva che tali sentenze fanno riferimento a contenziosi sorti prima del 2001, cioè prima dell’entrata in vigore della Legge n. 388/2000, modificativa del D.Lgs. n. 507/1993. In base a tali modifiche, a decorrere dal 1º gennaio 2001, la pubblicità mediante affissione diretta sconta un’imposta in base all’effettivo utilizzo dello spazio pubblicitario.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
11 Ottobre 2025
Regole fiscali sul lavoro sportivo: l’Agenzia scioglie i dubbi

30 settembre 2025 L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una recente consulenza...

11 Ottobre 2025
Sequestri fiscali e ipoteche: ecco le strategie difensive per proteggere la tua azienda

Ecco una guida utile volta ad analizzare l’istituto delle misure cautelari...

11 Ottobre 2025
Vendita di titoli per spettacoli: nuove regole per le biglietterie online

Più semplici le procedure di identificazione degli utenti 26 settembre 2025 –...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto