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7 Novembre 2013

Imposta sul valore dei contratti assicurativi: non applicabili integralmente le norme dell’imposta sulle riserve matematiche.

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Nella Risoluzione n. 74 del 6 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, in materia di imposta sul valore dei contratti assicurativi.

L’Agenzia ha escluso che possa essere utilizzata, ai fini del versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi, la compensazione “verticale” dell’eccedenza con la stessa imposta dovuta nell’anno. Tale possibilità è prevista, infatti, soltanto per l’imposta sulle riserve matematiche.

Nella Risoluzione del 6 novembre, viene ricordato che la norma istitutiva dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi opera un rinvio ai criteri applicativi della disciplina dell’imposta sulle riserve matematiche. Tali criteri non sono, però, applicabili integralmente all’imposta sul valore dei contratti, in considerazione sia della diversa determinazione della base imponibile dell’imposta, sia della circostanza che il soggetto inciso dall’imposta sul valore dei contratti assicurativi è il contraente tenuto a fornire la provvista.

Altra questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardava l’applicabilità all’imposta sul valore dei contratti assicurativi delle recenti disposizioni introdotte con la Legge di Stabilità del 2013, che prevedono un limite al versamento dell’imposta sulle riserve matematiche in presenza di un credito d’imposta non ancora compensato o ceduto, qualora tale credito ecceda un determinato limite calcolato in misura percentuale dello stock di riserve matematiche.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa favorevolmente in merito all’applicabilità di tali disposizioni anche all’imposta sul valore dei contratti assicurativi.

In particolare, i limiti previsti dalle nuove norme (2,5 % per il periodo d’imposta 2013) per l’ammontare delle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio devono essere riferiti al valore del singolo contratto di assicurazione.

Ai fini del calcolo del limite si dovrà considerare la base imponibile rappresentata dal valore del contratto assicurativo al netto delle liquidazioni intervenute nel termine previsto per il versamento dell’imposta. Il limite dovrà essere confrontato con l’ammontare complessivo dell’imposta versata, aumentato dell’imposta teorica da versare.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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