Nella Risoluzione n. 75 del 6 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al versamento dell’imposta sul valore degli immobili all’estero.
In particolare, l’istante dichiarava di essere titolare di un diritto di possesso di tipo “leasehold” su un immobile sito nel Regno Unito, a Londra. Chiedeva di conoscere la corretta determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore degli immobili all’estero dovuta per tale appartamento.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato alcune Circolari adottate in precedenza con le quali erano stati forniti dei chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta in questione.
In tale occasione, era stato precisato che per gli immobili situati nel Regno Unito l’imposta deve essere calcolata prendendo in considerazione il valore dell’immobile come determinato ai fini dell’applicazione della Council Tax, ossia dell’imposta municipale sulle abitazioni introdotta nel 1992.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, preso atto che non è rilevabile, ai fini della Council Tax, un valore puntuale dell’immobile da prendere in considerazione quale base imponibile per l’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili all’estero. La Council Tax, infatti, viene calcolata in funzione della fascia di valore attribuita all’immobile e non sulla base di un valore puntuale.
Quindi, ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante, secondo la quale può essere adottato quale base imponibile dell’Ivie il valore medio della fascia attribuita al proprio immobile per la Council Tax.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.