NULL
Altre Novità
19 Maggio 2005

Imposta sostitutiva sui mutui con aliquota maggiorata: precisazioni dalle Entrate

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate con Circolare 9 maggio 2005, n. 19, ha precisato che l’aumento al 2% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, disposto dalla Legge n. 191/2004, riguarda solo i mutui richiesti da persone fisiche, non esercenti attività d’impresa per acquistare, costruire o ristrutturare abitazioni diverse dalla prima casa e relative pertinenze.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva secondo la nuova liquota dello 0,25% deve essere richiesta dal mutuatario (o da tutti i mutuatari, in caso di mutuo cointestato) con dichiarazione da rendere nel medesimo atto, da cui risulta che il prestito non rientra nella fattispecie assoggettata all’aliquota del 2%.

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto