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10 Marzo 2012

Imposta erariale sugli aeromobili privati: l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti.

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Nella Circolare n. 6 del 1° marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all’imposta erariale sugli aeromobili privati istituita dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Decreto “salva Italia”).

In particolare, l’Agenzia ha precisato, riguardo ai soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta in questione, che si tratta dei soggetti che risultano, in base ai pubblici registri, proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria degli aeromobili privati, ossia degli aeromobili diversi dagli aeromobili di Stato.

L’imposta erariale in questione, inoltre, non dovrà essere versata per gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, delle scuole di addestramento, dell’Aero Club d’Italia, locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia e per gli aeromobili destinati esclusivamente all’elisoccorso o all’aviosoccorso.

L’imposta erariale dovrà essere versata, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità, in relazione all’intero periodo di validità del certificato. In particolare il versamento dell’imposta sarà requisito necessario per il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo.

Ulteriore precisazione importante: l’imposta dovrà essere pagata anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale, che, a partire dal 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge di conversione), abbiano sostato o sostino nel territorio italiano per un periodo di tempo superiore alle 48 ore.

Nella Circolare del 1° marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, indicato la misura dell’imposta, che verrà determinata in ragione del peso dell’aeromobile. E’ stato specificato, inoltre, che, per gli elicotteri, l’imposta dovrà essere applicata in misura doppia rispetto a quella che risulterebbe dovuta per i veicoli di peso corrispondente. Per gli alianti, i motoalianti, gli autogiri e gli aerostati, infine, l’imposta dovuta è determinata nella misura fissa di 450,00 Euro.

L’imposta dovrà essere pagata in un’unica soluzione, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2012 (newsletter Misterfisco del 14 febbraio 2012), oppure mediante un bonifico in favore del Bilancio dello Stato, indicando il codice BIC e la causale specificati nella Circolare.

Inoltre, nella Circolare del 1° marzo 2012, sono state fornite alcune indicazioni per il periodo transitorio. In particolare, per gli aeromobili con certificato di revisione dell’aeronavigabilità in corso di validità alla data del 6 dicembre 2011, l’imposta doveva essere versata entro il 5 marzo 2012, nella misura ottenuta moltiplicando un dodicesimo degli importi annui stabiliti dalla normativa, per ciascun mese, a partire dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) sino al mese nel quale scade la validità del certificato. E, sempre entro il 5 marzo 2012, doveva essere pagata l’imposta per gli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità avviene nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Legge ed il 31 gennaio 2012.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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