NULL
Altre Novità
28 Marzo 2008

Imposta di successione/donazione sui negozi fiduciari dovuta solo in caso di trasferimento

Scarica il pdf

Con Circolare 27 marzo 2008, n. 28, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di imposte di successione e donazione, rettificando parzialmente quanto precisato in precedenza con la Circolare 22 gennaio 2008, n. 3.

In particolare, l’Agenzia ha stabilito che sui negozi fiduciari aventi ad oggetto azioni o quote societarie, nei quali non si prevede il trasferimento dei diritti ma la semplice legittimazione al loro esercizio, l’imposta di successione e donazione non è dovuta.

Diversamente, l’imposta è dovuta:

  • qualora il negozio fiduciario abbia ad oggetto beni immobili, per i quali non è possibile separare la titolarità del diritto dalla legittimazione;
  • su tutti i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto