Con Circolare 27 marzo 2008, n. 28, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di imposte di successione e donazione, rettificando parzialmente quanto precisato in precedenza con la Circolare 22 gennaio 2008, n. 3.
In particolare, l’Agenzia ha stabilito che sui negozi fiduciari aventi ad oggetto azioni o quote societarie, nei quali non si prevede il trasferimento dei diritti ma la semplice legittimazione al loro esercizio, l’imposta di successione e donazione non è dovuta.
Diversamente, l’imposta è dovuta:
- qualora il negozio fiduciario abbia ad oggetto beni immobili, per i quali non è possibile separare la titolarità del diritto dalla legittimazione;
- su tutti i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito.
Fonte: www.seac.it
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