NULL
Altre Novità
28 Marzo 2009

Imposta di registro per l’assegnazione di aree: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 23 marzo 2009, n. 72, l’Agenzia delle Entrate, nel richiamare la consolidata Giurisprudenza, ha chiarito che il trasferimento di aree comprese nel piano comunale per insediamenti produttivi (Pip) è soggetto a imposta di registro fissa ed è esente dall’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.

L’Amministrazione finanziaria ha tuttavia precisato che l’agevolazione di cui all’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601/1973 non può essere applicata al trasferimento di un immobile nel caso in cui il cessionario abbia realizzato lo stesso sulla proprietà del comune prima dell’atto di trasferimento dell’area; infatti, la delibera comunale di assegnazione del lotto non è atto idoneo a perfezionare il trasferimento di alcun diritto reale e non contiene gli elementi idonei a configurare il trasferimento della proprietà o la costituzione di altro diritto reale sull’immobile.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
11 Luglio 2025
Concordato preventivo biennale 2025-2026: come aderire, novità e istruzioni

Cos'è il concordato preventivo biennale (CPB)? Il Concordato Preventivo Biennale...

11 Luglio 2025
La riforma del lavoro autonomo

Il lavoro autonomo è definito, dall’art. 2222 del c.c., come una prestazione che...

11 Luglio 2025
Oro e anagrafe dei rapporti finanziari: novità e chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni sull’obbligo, da parte degli...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto