Con Risoluzione 23 marzo 2009, n. 72, l’Agenzia delle Entrate, nel richiamare la consolidata Giurisprudenza, ha chiarito che il trasferimento di aree comprese nel piano comunale per insediamenti produttivi (Pip) è soggetto a imposta di registro fissa ed è esente dall’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.
L’Amministrazione finanziaria ha tuttavia precisato che l’agevolazione di cui all’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601/1973 non può essere applicata al trasferimento di un immobile nel caso in cui il cessionario abbia realizzato lo stesso sulla proprietà del comune prima dell’atto di trasferimento dell’area; infatti, la delibera comunale di assegnazione del lotto non è atto idoneo a perfezionare il trasferimento di alcun diritto reale e non contiene gli elementi idonei a configurare il trasferimento della proprietà o la costituzione di altro diritto reale sull’immobile.
Fonte: www.seac.it
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