Tra le diverse indicazioni fornite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 settembre 2006, spicca la modalità di calcolo dell’imposta di registro per i contratti in corso al 4 luglio 2006 ed assoggettati, in base alle previgenti norme, ad IVA. In particolare, l’atto precisa che l’imposta deve essere:
· calcolata sul corrispettivo relativo alla residua durata del contratto, ossia al periodo che decorre dal 4 luglio 2006 alla fine del contratto;
· alternativamente versata:
o in unica soluzione, qualora il contratto abbia durata totale superiore a due anni e durata residua superiore a 12 mesi, vantando una riduzione di imposta pari alla metà dell’interesse legale;
o ovvero annualmente, pagando il dovuto entro 30 giorni dall’inizio dell’annualità.
Nel caso in cui il corrispettivo sia determinato solo in parte, l’imposta andrà calcolata sulla parte residua e versata entro 20 giorni dalla definitiva determinazione del canone.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006
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