NULL
Altre Novità
1 Gennaio 1970

Imposta di registro per i contratti in corso al 4/7/2006: indicazioni del Provvedimento

Scarica il pdf

Tra le diverse indicazioni fornite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 settembre 2006, spicca la modalità di calcolo dell’imposta di registro per i contratti in corso al 4 luglio 2006 ed assoggettati, in base alle previgenti norme, ad IVA. In particolare, l’atto precisa che l’imposta deve essere:

· calcolata sul corrispettivo relativo alla residua durata del contratto, ossia al periodo che decorre dal 4 luglio 2006 alla fine del contratto;

· alternativamente versata:

o in unica soluzione, qualora il contratto abbia durata totale superiore a due anni e durata residua superiore a 12 mesi, vantando una riduzione di imposta pari alla metà dell’interesse legale;

o ovvero annualmente, pagando il dovuto entro 30 giorni dall’inizio dell’annualità.

Nel caso in cui il corrispettivo sia determinato solo in parte, l’imposta andrà calcolata sulla parte residua e versata entro 20 giorni dalla definitiva determinazione del canone.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto