NULL
Altre Novità
15 Ottobre 2011

Imposta di registro per gli atti contenenti piu’ disposizioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 44 del 7 ottobre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’imposta di registro ad atti che contengono più disposizioni. I dubbi esistenti in tale ambito sono stati resi noti all’Agenzia nel corso del Tavolo di lavoro congiunto istituito, con protocollo d’intesa del 29 ottobre 2010, tra il Consiglio Nazionale del Notariato e l’Agenzia delle Entrate.

In primo luogo, nella Circolare, sono state riportate le disposizioni alle quali occorre fare riferimento per risolvere le questioni in materia: si tratta dell’articolo 21 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (il Testo Unico dell’Imposta di Registro), secondo il quale se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto (primo comma), e secondo il quale, invece, se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa (secondo comma).

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato la pronuncia della Cassazione del 7 giugno 2004 nella quale è stato affermato che, qualora le diverse disposizioni contenute nell’atto siano coordinate e consequenziali per effetto della sola volontà delle parti, ciascuna disposizione deve essere assoggettata a tassazione autonoma. Ed ancora, la Suprema Corte ha precisato che qualora ciascuna disposizione contenuta nell’atto sia espressione di un’autonoma capacità contributiva, la tassazione dovrà essere separata.

La disciplina suddetta, però, non trova applicazione nel caso in cui, nel medesimo documento, siano contenute più disposizioni che non hanno ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Un documento di questo tipo, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere assoggettato a tassazione con applicazione di un’unica imposta fissa di registro di importo pari a Euro 168,00.

L’Agenzia ha anche indicato, a titolo esemplificativo, alcuni atti ai quali dovrà applicarsi l’imposta fissa di registro. Si tratta dei documenti contenenti più procure o più rinunce all’eredità. In quest’ultima ipotesi, deve trattarsi di semplice rifiuto alla delazione ereditaria. Qualora, invece, la rinuncia all’eredità avvenga sotto forma di donazione, vendita o cessione dei diritti di successione o venga fatta dietro pagamento di un corrispettivo o in favore di alcuni soltanto dei chiamati all’eredità, viene applicata la tassazione proporzionale prevista per gli atti con contenuto patrimoniale.

Riguardo ai verbali assembleari che prevedono delle modifiche statutarie, nella Circolare in esame, è stato affermato che se le modifiche medesime hanno contenuto patrimoniale verranno tassate autonomamente con imposte fisse. Se, invece, le disposizioni contenute nel verbale di assemblea non hanno contenuto economico, l’imposta verrà applicata una sola volta ed in misura fissa.

Anche in questo caso, l’Agenzia ha fornito alcuni esempi: i verbali assembleari che contengono modifiche statutarie relative alla sede o alla denominazione della società, non avendo contenuto economico, devono essere assoggettati a tassazione con l’applicazione di un’unica imposta fissa di registro.

Nella Circolare è stata, infine, trattata la questione della tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, agli atti che contengono diverse disposizioni donative per le quali non è dovuta l’imposta sulle donazioni. Per tali atti, l’Agenzia è giunta alla conclusione che non deve essere corrisposta l’imposta di registro.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto