La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 14157 del 5 giugno 2013, ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale con la quale era stato confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione emesso nei confronti della contribuente. Tale avviso di liquidazione riguardava il recupero dell’imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza che, a seguito dell’intervenuto scioglimento della comunione conseguente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, al termine del separato giudizio di divisione, aveva attribuito la ex casa coniugale in proprietà esclusiva alla contribuente.
L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che l’articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 deve essere interpretato nel senso che soltanto i trasferimenti immobiliari inerenti alla regolamentazione degli obblighi a contenuto patrimoniale disposti nell’ambito dei procedimenti di separazione o di divorzio, ed in particolare degli obblighi connessi all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Il beneficio, quindi, secondo l’impostazione seguita dall’Agenzia delle Entrate, non potrebbe essere riconosciuto per quei provvedimenti o atti che, come quello oggetto della controversia, fuori dai procedimenti di separazione e divorzio, hanno semplicemente tenuto conto della situazione di fatto creatasi a seguito della separazione e del divorzio.
La Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, ha affermato che la normativa contenuta nella Legge n. 74 del 1987 deve essere interpretata nel senso che il beneficio dell’esenzione dalle imposte riguarda anche i provvedimenti che, pur se non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, sono comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale.
Tale interpretazione è conforme alla ratio dell’agevolazione che deve essere individuata in quella di favorire la definizione delle controversie coniugali mediante l’incentivo fiscale.
In questo caso, la divisione giudiziale poteva essere posta in essere soltanto successivamente allo scioglimento della comunione coniugale, quindi fuori del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esclusione dell’esenzione, sulla base dell’interpretazione restrittiva dell’articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 proposta dall’Agenzia delle Entrate, diverrebbe addirittura costituzionalmente incongrua.
Infatti, un provvedimento di divisione giudiziale che termini una controversia patrimoniale insorta in relazione al procedimento di divorzio, non verrebbe fiscalmente incentivato soltanto perché il rispetto della forma processuale ne impedisce la contestuale trattazione, con conseguente perdita della funzione assegnata all’articolo 19 della Legge del 1987 in un’ipotesi che, in realtà, non è diversa da altre per le quali il beneficio viene accordato pacificamente dall’Amministrazione finanziaria.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.