Con Risoluzione 17 aprile 2008, n. 159, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al pagamento dell’imposta di registro relativa a contratti di locazione.
L’Agenzia, rispondendo ad un interpello posto dall’amministrazione penitenziaria, titolare di un contratto di locazione su immobili privati adibiti a sede dei propri uffici, ha precisato che nei casi in cui parte del contratto di locazione sia lo Stato, l’imposta di registro è dovuta per intero dall’altra parte contraente (art. 57, comma 7, DPR n. 131/86).
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ricorda quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza 18 giugno 1993, n. 6798, ossia che tale disposizione ha palesemente carattere imperativo e, pertanto:
- impedisce la possibilità di fissare pattuizioni contrarie in sede di stipulazione di nuovi contratti;
- si sostituisce ad eventuali diverse pattuizioni contenute in contratti precedentemente posti in essere.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale