Con Sentenza 15 dicembre 2006, n. 26923, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla determinazione del “valore venale in comune commercio” di cui all’art. 51, commi 2 e 4, D.P.R. n. 131/1986, di un immobile aziendale.
Tale valore è necessario al fine dell’applicazione dell’imposta di registro per gli atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari oppure aziende o diritti reali su di esse.
Secondo la Corte, ai fini tributari, per determinare il valore venale in comune commercio occorre tenere in considerazione non solo la natura del bene ceduto, ma anche la sua “aziendalità“, cioè la sua destinazione all’interno dell’azienda (come bene destinato alla produzione di reddito o alla vendita, oppure come bene strumentale alla produzione).
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale