NULL
Altre Novità
17 Settembre 2011

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli: i nuovi importi introdotti con la Manovra di luglio.

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 40 del 4 agosto 2011, ha affrontato il tema dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli, alla luce delle nuove disposizioni introdotte con la Manovra economica del luglio 2011.

L’Agenzia ha, in primo luogo, precisato che le modifiche normative non hanno riguardato la disciplina, ai fini dell’imposta di bollo, degli estratti di conto corrente, così come non hanno riguardato la misura dell’imposta di bollo nei casi di comunicazioni relative a depositi di titoli il cui valore complessivo, presso ciascun intermediario, è inferiore a 50.000 Euro.

Nella Circolare sono stati elencati i nuovi importi per le comunicazioni relative ai depositi di titoli. Sono stati indicati anche gli importi, soggetti ad ulteriori aumenti, che verranno applicati a partire dal 2013.   

L’Agenzia ha precisato che tali novità riguardano l’imposta di bollo applicata alle comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti, almeno una volta all’anno, per fornire informazioni riguardo allo svolgimento del rapporto relativo alla custodia ed alla gestione dei depositi di titoli.

Se più depositi di titoli sono intestati al medesimo soggetto l’imposta di bollo deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto. Se, invece, un deposito è intestato a più soggetti l’imposta di bollo deve essere corrisposta una sola volta.

Non sono soggette ad imposta di bollo le comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari a soggetti diversi dai propri clienti, così come non è dovuta l’imposta per le comunicazioni relative a depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 Euro.

Nella Circolare sono state fornite ulteriori precisazioni riguardo alla determinazione dell’imposta dovuta. L’importo dell’imposta dipende dalla periodicità dell’emissione della comunicazione (mensile, trimestrale, semestrale ed annuale) e dal valore complessivo del deposito nel periodo certificato. Tale valore può variare nel periodo di riferimento ed in questo caso dovrà essere preso in considerazione, ai fini dell’individuazione dello scaglione dell’imposta da applicare, il valore del deposito alla data di chiusura del periodo.

Il valore del deposito è rappresentato dal valore nominale o di rimborso. Se diversi, dovrà farsi riferimento al valore nominale. Se non esiste né un valore nominale, né un valore di rimborso, dovrà guardarsi al valore di acquisto.

Per la determinazione della disciplina applicabile deve guardarsi alla data di invio delle comunicazioni e non al periodo di riferimento del documento.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Giugno 2025
Il Decreto Fiscale 2025 è ufficialmente in vigore

Entrata in vigore e pubblicazioneÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del...

26 Giugno 2025
Anc: Pec amministratori, il termine non esiste, pertanto non può esserci proroga

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

26 Giugno 2025
Bonus edilizi 2025: chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 8, firmata dal...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto