Con due recenti Risoluzioni, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta applicazione dell’imposta di bollo sulle autentiche apposte sui passaggi di proprietà dei beni mobili registrati.
Con Risoluzione 3 novembre 2008, n. 418, l’Agenzia ha chiarito che l’imposta di bollo sull’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni di vendita resa dai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista deve essere assolta mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia il relativo contrassegno, di cui all’articolo 3 lettera a), DPR n. 642/1973.
Invece, con Risoluzione 3 novembre 2008, n. 419, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che gli uffici dell’ACI sono tenuti a trasmettere agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dal loro ricevimento, gli atti di alienazione e di costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati sui quali sono stati apposti contrassegni telematici in data successiva a quella della sottoscrizione stessa per la loro regolarizzazione, di cui all’art. 19, DPR n. 642/1973. Gli uffici locali dell’Agenzia provvederanno all’irrogazione delle sanzioni e alla definizione agevolata.
Fonte: www.seac.it
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