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9 Giugno 2012

Imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari: definite le modalita’ di applicazione.

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Nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2012, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, in materia di imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari.

Ecco alcuni aspetti della disciplina di questa imposta illustrati nel Decreto.

L’imposta di bollo sui conti correnti è dovuta annualmente in tutti i casi di instaurazione e tenuta di rapporti di conto corrente o di libretti di risparmio presso le Banche e Poste Italiane S.p.a.

L’imposta in questione è dovuta in misura differenziata in funzione del soggetto titolare del rapporto (importo di 34,20 Euro se il cliente è persona fisica e di 100 Euro se è persona giuridica) e del periodo di rendicontazione dell’estratto conto o del rendiconto. In caso di più rapporti di conto corrente o di più libretti intestati alla medesima persona, l’imposta è dovuta con riferimento a ciascun rapporto o a ciascun libretto.

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno o in caso di estinzione o di apertura dei rapporti nel corso dell’anno, l’ammontare dell’imposta è determinato in rapporto al periodo rendicontato.

Inoltre, se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti conto ed i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera i 5.000 Euro. Importante è ricordare che, a tal fine, sono considerati unitariamente tutti i rapporti di conto corrente ed i libretti di risparmio intestati alla medesima persona, intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane o emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

Riguardo al momento di applicazione dell’imposta da parte dell’ente gestore, questo coincide con il 31 dicembre di ciascun anno, qualora l’invio dell’estratto conto avvenga annualmente o non sia previsto l’invio del documento; con la fine del periodo rendicontato, qualora l’invio sia infrannuale; con la data di cessazione del rapporto in caso di estinzione infrannuale.

L‘imposta di bollo annua sui prodotti finanziari è, invece, individuata nella misura proporzionale dell’1 per mille per l’anno 2012 e dell’1,5 per mille per gli anni successivi, in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, calcolato al termine del periodo rendicontato o al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione.

Anche in questo caso il periodo di riferimento è l’anno e se le comunicazioni sono inviate periodicamente o se si verifica l’estinzione o l’apertura del rapporto nel corso dell’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato.

L’importo minimo da corrispondere all’anno è di 34,20 Euro. Inoltre, per l’anno 2012, l’importo massimo annuo non può essere superiore a 1.200,00 Euro.

Vale ancora l’esenzione dall’imposta per valori non superiori a 5.000 Euro ed a tal fine sono unitariamente considerati tutti i buoni postali fruttiferi dei quali un medesimo cliente risulti intestatario presso Poste Italiane, esclusi i buoni emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009.

Nel Decreto Ministeriale sono, infine, individuate le modalità di versamento dell’imposta di bollo da parte degli enti gestori.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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