Nella Circolare n. 15 del 10 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha inserito le risposte ai quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria del settore bancario e di altri intermediari finanziari riguardo alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela riguardo ai rapporti finanziari.
Tra i diversi chiarimenti della Circolare, ricordiamo:
– l’imposta di bollo in questione non trova applicazione nei rapporti tra gli enti gestori ed i Confidi. Ad essi si applica l’imposta di bollo ordinaria.
– l’imposta di bollo in questione, invece, trova applicazione ai rapporti di conto corrente, ai libretti di risparmio ed i prodotti finanziari relativi ai rapporti tra gli enti gestori e le fondazioni bancarie.
– l’imposta di bollo sugli estratti dei conti correnti non riguarda i rapporti intrattenuti dagli enti gestori con le Amministrazioni dello Stato. Anche in questo caso, trova applicazione l’imposta di bollo ordinaria.
– riguardo alla distinzione tra i rapporti di conto corrente (per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura fissa su base annua di 34,20 Euro per le persone fisiche e di 100,00 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) ed i depositi bancari (per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo in misura proporzionale pari all’1,5 per mille annuo a partire dal 2013), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente. L’imposta di bollo deve essere applicata, invece, in misura proporzionale nel caso di contratti distinti dal conto corrente o di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire la provvista al conto.
Inoltre, è stato precisato che l’imposta deve essere applicata in misura proporzionale, autonomamente rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, in caso di giacenze “vincolate”. In questo caso, infatti, queste somme perdono la funzione principale di costituire una provvista per il rapporto di conto corrente.
– in caso di rapporto di conto corrente intestato ad un imprenditore individuale, l’imposta deve comunque essere applicata nella misura prevista per le persone fisiche.
– l’imposta di bollo relativa alle comunicazioni inviate ai clienti sui prodotti finanziari, non trova applicazione alle polizze di assicurazione assoggettate all’imposta sulle assicurazioni, in particolare alle polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000. Agli atti ed ai documenti relativi, invece, ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, essendo esentati dall’imposta sulle assicurazioni, è applicabile l’imposta di bollo in questione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.