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22 Dicembre 2012

Imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sulle comunicazioni dei prodotti finanziari: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 48 del 21 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina dell’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente, sui rendimenti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, alla luce delle numerose modifiche introdotte recentemente.

Dal 1° gennaio 2012, sono assoggettati all’imposta di bollo annuale gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, ma anche gli estratti di conto corrente postale ed i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali. L’importo è diversificato a seconda della natura giuridica del cliente intestatario del conto corrente o del libretto di risparmio: l’importo è, infatti, di 34,20 Euro, se si tratta di cliente persona fisica, e di 100,00 Euro, se si tratta di cliente diverso da persona fisica.

Tale imposta di bollo si applica esclusivamente agli estratti conto ed ai rendiconti che le banche e le Poste italiane inviano ai propri clienti. Per le comunicazioni inviate ai soggetti diversi dai propri clienti, deve trovare applicazione l’imposta di bollo ordinaria, dell’importo di 1,81 Euro.

Sono esenti in maniera assoluta dall’imposta di bollo i cosiddetti “conti di base”, ossia i conti destinati alle fasce socialmente svantaggiate di clientela (consumatori con ISEE inferiore a 7.500 Euro). Se entro il 1° marzo di ogni anno, il titolare del conto di base non presenta al prestatore dei servizi di pagamento un’autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità, o se l’ISEE supera i 7.500 Euro, il prestatore dei servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare del conto che può recedere dal conto entro due mesi, senza che vengano applicate l’imposta di bollo e le altre spese, che altrimenti vengono regolarmente applicate.

Per calcolare l’imposta di bollo, occorre fare riferimento all’anno civile. Quindi, l’imposta relativa ad estratti di conto corrente ed a rendicontazioni di periodi inferiori all’anno deve essere determinata in considerazione dei giorni rendicontati.

In caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l’imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto.

La normativa attualmente in vigore prevede, altresì, l’esenzione dall’imposta di bollo per i clienti persone fisiche titolari di conti correnti o libretti di risparmio con valore medio di giacenza non superiore a 5.000 Euro. A tale scopo, devono essere considerati complessivamente tutti i rapporti detenuti da un medesimo cliente rispettivamente con la medesima Banca, con Poste Italiane o emessi da Cassa depositi e prestiti.

La verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione di ogni estratto o rendiconto e deve essere riferita al periodo rendicontato. Non devono essere considerati ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente i cosiddetti conti di base esenti dall’imposta di bollo.

Se un cliente ha diversi rapporti con il medesimo intermediario e questi diversi rapporti hanno una diversa periodicità di rendicontazione, per verificare se trova applicazione o meno l’esenzione in questione, occorre valutare, nel momento in cui si procede alla rendicontazione di uno dei rapporti, la giacenza media complessiva degli altri rapporti, facendo riferimento al medesimo periodo temporale, anche se non si procede alla rendicontazione per gli altri rapporti.

Inoltre, l’imposta di bollo non è dovuta per i conti correnti intestati a persone fisiche il cui valore di giacenza media sia negativo.

Nella Circolare del 21 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti anche in merito all’applicazione della disciplina relativa all’imposta di bollo proporzionale dovuta, nella misura dell’1 per mille annuo nel 2012 e dell’1,5 per mille annuo negli anni successivi, per le comunicazioni periodiche inviate alla clientela in relazione a prodotti finanziari.

L’imposta in questione è dovuta nella misura minima annua di 34,20 Euro e, limitatamente al 2012, nella misura massima annua di 1.200 Euro.

La comunicazione relativa ai prodotti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta all’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. In questo caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L’imposta di bollo proporzionale non trova applicazione per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione (fondi di previdenza complementare e istituti di previdenza obbligatoria) e dai fondi sanitari.


Sono soggetti all’imposta i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Inoltre, l’imposta trova applicazione anche ai buoni fruttiferi postali il cui valore superi complessivamente i 5.000 Euro. Per stabilire se opera o meno l’esenzione relativa ai buoni postali fruttiferi, occorre considerare tutti i buoni di cui il cliente risulta intestatario presso Poste Italiane, esclusi i buoni fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009.

Per quest’ultimi, anche se il valore complessivo è inferiore a 5.000 Euro, l’imposta di bollo è comunque dovuta al momento del rimborso e deve essere calcolata, per ciascun anno, applicando al valore nominale del buono, l’aliquota proporzionale dell’1 per mille per il 2012 e dell’1,5 per mille a partire dal 2013. Non trova applicazione l’importo minimo dei 34,20 Euro, ma quello di 1,81 Euro.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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