Con Risoluzione 3 aprile 2009, n. 95, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla imposta di bollo sulla quietanza emessa all’atto della restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’agenzia delle riscossioni.
L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. n. 642/1972 sono esenti in modo assoluto dalla imposta di bollo le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime“.
Fonte: www.seac.it
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