NULL
Altre Novità
17 Marzo 2008

Imposta di bollo su assegni trasferibili

Scarica il pdf

Con Circolare 7 marzo 2008, n. 18, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle disposizioni previste dalla nuova normativa antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, illustrando a banche e Poste italiane Spa le modalità di applicazione dell’imposta di bollo dovuta su assegni bancari o postali in forma libera.

L’Amministrazione finanziaria specifica che, dal 30 aprile 2008, banche ed uffici postali rilasceranno unicamente assegni con la dicitura “non trasferibile”. I clienti che desidereranno utilizzare assegni in forma libera dovranno presentare apposita richiesta scritta e pagare un’imposta di bollo pari ad euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o vaglia postale emesso.

Inoltre, banche e uffici postali dovranno:

  • entro il 30 giugno 2008 e successivamente ogni 2 mesi, versare le imposte di bollo;
  • entro gennaio 2009, presentare una dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti emessi nel 2008.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto