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7 Luglio 2012

Imposta di bollo speciale sulle attivita’ finanziarie oggetto di emersione ed imposta straordinaria sui prelievi: l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti.

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Nella Circolare n. 29 del 5 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito all’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione ed all’imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività.

La prima imposta riguarda le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione, per effetto della normativa sullo “scudo fiscale”, e che, tramite la procedura del rimpatrio, sono state formalmente assunte in custodia, amministrazione o gestione presso gli intermediari a ciò abilitati.

L’imposta in questione è dovuta per le sole attività rimpatriate che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta, le attività che sono state oggetto di emersione tramite la procedura di regolarizzazione.

Il valore di riferimento per l’applicazione dell’imposta nel primo anno è quello delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011.

L’imposta è dovuta nella misura del 10 per mille, per il 2011, del 13,5 per mille, per il 2012, e del 4 per mille, per gli anni successivi.

Nella Circolare del 5 luglio 2012, sono individuate tutte le ipotesi nelle quali viene meno il regime di riservatezza e viene meno, quindi, l’applicazione dell’imposta.

La seconda imposta esaminata dall’Agenzia delle Entrate è l’imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione. Alle attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate a titolo definitivo dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione o comunque dismesse, è applicata un’imposta straordinaria del 10 per mille.

Si tratta di un’imposta una tantum da applicare all’importo complessivo del prelievo.

I soggetti ai quali vengono applicate le imposte in questione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia.

La base imponibile dell’imposta di bollo speciale e dell’imposta straordinaria è costituita dall’ammontare delle somme di denaro e dal valore di mercato delle attività finanziarie o, in mancanza, dal valore nominale o di rimborso, determinati alla data del 31 dicembre di ciascun anno, o alla data del 6 dicembre 2011 relativamente all’imposta dovuta per quell’anno, o alla data del prelievo.

Se per le attività finanziarie non è determinabile né il valore di mercato, né un valore nominale, né un valore di rimborso, si deve tenere conto del valore di acquisto.

Sono gli intermediari (Banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie..) a trattenere l’imposta di bollo speciale e l’imposta straordinaria dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione oppure ricevono provvista dal contribuente per effettuare il versamento.

Nella Circolare sono prese in considerazione le diverse ipotesi di applicazione delle imposte in caso di trasferimento delle attività segretate.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, indicato le modalità di calcolo e di versamento delle imposte.

Infine, è precisato che gli intermediari devono segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate, in conseguenza dell’incapienza della disponibilità in denaro sui conti riconducibili al contribuente o in mancanza di fornitura della provvista da parte del contribuente medesimo.

Nei confronti dei contribuenti segnalati all’Agenzia delle Entrate, l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo. L’iscrizione a ruolo riguarda sia l’imposta, sia gli interessi, sia la sanzione pari all’importo non versato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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