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18 Febbraio 2012

Imposta di bollo speciale ed imposta straordinaria sulle attivita’ finanziarie emerse: in un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate tutti i particolari delle modalita’ di applicazione di tali imposte.

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Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012 sono state stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 19 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Decreto “salva Italia”), in particolare nella parte in cui prevede l’introduzione dell’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione.

Le aliquote di questa imposta sono state fissate al 10 per mille per il 2011, al 13,5 per mille per il 2012, ed al 4 per mille per gli anni successivi.

L’ammontare dell’imposta deve essere determinato in base al valore delle attività ancora segretate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Per il periodo d’imposta 2011, il valore di riferimento sarà quello delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011.

Nel Provvedimento è stato specificato che l’imposta in questione riguarda le attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione attraverso la procedura del rimpatrio, fisico e giuridico, e ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 6 dicembre 2011, per il primo anno di applicazione dell’imposta, ed alla data del 31 dicembre per gli anni successivi.

L’importo dell’imposta, inoltre, è calcolato sull’ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale o di quello di rimborso delle attività medesime.

Nel Provvedimento viene ricordata anche l’imposta straordinaria, prevista dalla medesima disposizione legislativa, in riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione o comunque dismesse.   

Si tratta di un’imposta straordinaria del 10 per mille dovuta per il solo anno 2012. Viene applicata sulle somme e sul valore di mercato della attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso.

Alcuni soggetti specificamente incaricati (ossia, le Banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, le Poste Italiane e le stabili organizzazioni in Italia di Banche ed imprese di investimento non residenti) trattengono l’imposta di bollo speciale e l’imposta straordinaria dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione oppure ricevono provvista direttamente dal contribuente, per poter effettuare il pagamento di queste imposte.

Il termine per il versamento dell’imposta di bollo, in riferimento al periodo d’imposta 2011, era stato fissato al 16 febbraio 2012. Lo stesso termine valeva per il versamento, ricordiamo soltanto per il 2012, dell’imposta straordinaria. Ma, con un Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2012, è stato reso noto che, con il primo provvedimento legislativo utile, il termine in questione sarà differito. Inoltre, sarà disposto che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore della disposizione di proroga non configureranno violazione in materia di versamenti.

I codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte in questione sono stati istituiti con la Risoluzione n. 14 del 9 febbraio 2012 (newsletter Misterfisco del 14 febbraio 2012).

Ancora, nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che gli intermediari segnaleranno all’Agenzia medesima i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate. In questi casi, l’imposta verrà riscossa mediante iscrizione a ruolo. La segnalazione verrà fatta anche qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 ed il 31 dicembre 2011 senza mettere a disposizione la provvista per il pagamento dell’imposta.

L’Agenzia ha fornito, inoltre, ulteriori precisazioni riguardo all’applicazione di tali imposte in caso di passaggi delle attività su conti diversi.

Se il contribuente detiene il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura di rimpatrio delle attività finanziarie, sarà tale intermediario a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi. Se, invece, il contribuente ha trasferito il conto segretato, mantenendolo in regime di riservatezza, presso un altro intermediario, sarà l’ultimo intermediario presso il quale si trova il conto a dover effettuare il prelievo delle imposte. Se il regime di riservatezza non è stato mantenuto, l’imposta speciale non sarà dovuta. Però, l’intermediario presso il quale è stato effettuato il trasferimento (trasferimento che equivale a prelievo), dovrà segnalare il nominativo del contribuente all’Amministrazione finanziaria.

Se, infine, il contribuente ha trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso un altro intermediario ed in un conto non segretato, l’intermediario presso il quale è detenuto il conto segretato dovrà applicare l’imposta speciale sulle attività finanziarie ancora segretate e l’imposta straordinaria sulle attività finanziarie eventualmente trasferite o prelevate.

Infine, in caso di mancato pagamento delle imposte in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di importo pari all’importo non versato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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