Nella Risoluzione n. 89 dell’11 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto dall’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, tramite interpello, riguardo all’applicabilità dell’imposta di bollo sulle copie degli atti civili relativi ai trasferimenti immobiliari, rogati, ricevuti o autenticati da Notaio o da altro pubblico ufficiale, richieste al fine di presentare la domanda di voltura catastale presso i competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
L’istante aveva fatto rilevare che il DPR n. 650 del 1972 prevede che le copie da allegare alla domanda di voltura catastale devono essere rilasciate in carta libera e, quindi, con l’esenzione dall’imposta di bollo.
L’istante, però, aveva anche evidenziato che gli archivi notarili possono rilasciare copie degli atti conservati esclusivamente in forma autentica. Il dubbio che era stato sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate era se tale circostanza facesse venire meno l’esenzione dall’imposta di bollo prevista per le copie rilasciate per uso voltura catastale.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’esenzione prevista per le copie relative alle domande di voltura deve essere considerata come deroga alla regola generale che prevede l’assoggettamento all’imposta di bollo delle copie conformi rilasciate dai notai.
Nella Risoluzione è stato anche precisato che è opportuno che il pubblico ufficiale che rilascia una copia conforme senza il pagamento dell’imposta di bollo indichi sulla medesima copia la norma che prevede l’esenzione o l’uso al quale è destinata.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.