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13 Aprile 2013

Imposta di bollo: le regole riguardo alla SCIA ed alle attestazioni, istanze e provvedimenti in materia di prevenzione incendi.

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Nella Risoluzione n. 24 dell’8 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica, presentata dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, riguardo al corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, a determinati documenti.

In particolare, i documenti in questione sono la segnalazione certificata di inizio attività e l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che gli Enti ed i privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco per esercitare attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi; il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco; le richieste di verifiche in corso d’opera volte ad attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), che oggi ha preso il posto della dichiarazione di inizio attività, non deve essere assoggettata ad imposta di bollo, almeno che non sia previsto, a seguito della presentazione di tale segnalazione, il rilascio, da parte dell’amministrazione ricevente, di un provvedimento o comunque di una certificazione.

Riguardo all’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, i titolari delle attività interessate dai controlli, devono inviare al Comando dei Vigili del fuoco, questo coincide con una dichiarazione nella quale si attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata da apposita documentazione. A seguito della presentazione di tale dichiarazione, non viene emanato alcun provvedimento amministrativo, ma l’amministrazione si limita a rilasciare contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Quindi, la dichiarazione in questione non si presenta come un’istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo o di una certificazione. Conseguentemente, non deve essere assoggettata ad imposta di bollo.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione dell’8 aprile 2013, è, invece, assoggettato ad imposta di bollo il nulla osta di fattibilità che può essere richiesto, in via preventiva, dai titolari di attività sottoposte ai controlli di prevenzione, al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. Si tratta, infatti, di un provvedimento rilasciato a coloro che ne fanno richiesta. Anche l’istanza volta ad ottenere il rilascio di tale provvedimento sarà assoggettata all’imposta di bollo.


Quanto, infine, alle richieste di visite tecniche che possono essere presentate dagli enti e dai privati responsabili delle attività soggette ai controlli, durante la realizzazione delle opere, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che se, a seguito dell’effettuazione di tali visite tecniche, l’amministrazione procede all’emanazione di un atto amministrativo, sia l’istanza, sia l’atto rilasciato dovranno essere assoggettati all’imposta di bollo.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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