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21 Settembre 2013

Imposta di bollo: e’ dovuta sulle copie conformi all’originale degli atti e sugli allegati presentati dal notaio per la registrazione e la trascrizione.

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La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 21307 del 18 settembre 2013, si è pronunciata riguardo alla questione del pagamento dell’imposta di bollo sulla copia di un atto notarile, dichiarata conforme all’originale, al quale erano stati allegati altri documenti.

La Cassazione ha affermato che deve trovare applicazione l’articolo 5 del D.P.R. 642 del 1972 secondo il quale per copia si deve intendere la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri, dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata. Inoltre, in caso di riproduzioni con mezzi meccanici o fotografici, il foglio si intende composto da quattro facciate, sempreché siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale.

La disposizione suddetta prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le copie presentate ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.

L’esenzione, ha precisato la Corte di Cassazione, spetta soltanto quando la funzione specifica della copia presentata sia quella di permettere l’espletamento della procedura di tassazione. Tale ipotesi deve escludersi nel caso in cui la copia dell’atto notarile, certificata come conforme, sia presentata in sede di registrazione.

Quanto agli atti che erano stati allegati, nel caso di specie, alla copia dell’atto notarile, si trattava di certificazioni provenienti dal Comune, delle quali il notaio si era limitato ad attestare la conformità all’originale, al fine della predisposizione della copia da presentare per la registrazione e per la trascrizione. Si trattava di documenti autonomi, non redatti dal notaio, che avevano una diversa provenienza ed un’autonoma consistenza, al di fuori dell’atto notarile.

Sulla base di queste considerazioni, è stato, quindi, accolto il ricorso che era stato presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia di secondo grado che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di irrogazione delle sanzioni nei confronti del notaio, per insufficiente pagamento dell’imposta di bollo sulle copie conformi e gli allegati degli atti notarili presentati per la registrazione e per la trascrizione all’Ufficio del Territorio.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate rilevava la debenza dell’imposta con riferimento all’atto ed a ciascun documento allegato alla copia conforme all’originale dell’atto, in quanto dotati ciascuno di propria autonomia. E tali deduzioni sono state ritenute corrette dalla Suprema Corte.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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