Con Sentenza 18 novembre 2008, n. 209.1.08, la Commissione Tributaria di Reggio Emilia, in risposta ad un ricorso collettivo contro un avviso di rettifica per maggiori imposte di registro relativamente al valore di un terreno, ha ribadito che la base imponibile per l’imposta di registro per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, di cui all’articolo 51, D.P.R. 131/1986.
La Commissione ha, di fatto, stabilito la perfetta congruità dei valori medi dalle aree edificabili compravendute nel comune di Reggio Emilia in quanto idonei a rappresentare il valore reale del terreno accertato.
Fonte: www.seac.it
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