La Corte di Cassazione, con Sentenza 9 marzo 2005, n. 5088, ha stabilito che l’Ufficio del Registro può riscuotere, con avviso di liquidazione e senza emettere avviso di accertamento, la maggiore imposta dovuta per gli immobili, nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi del criterio di valutazione automatica e abbiano richiesto l’attribuzione della rendita.
In tale ipotesi, infatti, nel caso di immobili non iscritti in catasto e senza rendita, se dall’accatastamento e dalla rendita attribuita risulta un valore superiore, l’Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta senza emettere avviso di accertamento poiché non vi è alcuna rettifica di valore da operare.
Fonte: www.seac.it