Con Risoluzione 15 febbraio 2008, n. 47, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, nella compravendita di immobili di interesse storico, artistico e archeologico di proprietà di enti pubblici, si applica l’imposta di registro al 3% solo se il vincolo culturale è stato pubblicato nei registri immobiliari.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, quindi, la parte acquirente per poter beneficiare dell’aliquota agevolata deve dichiarare, nell’atto di acquisto, gli estremi del vincolo così come trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Fonte: www.seac.it
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