Con Sentenza n. 25486, depositata il 20 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha stabilito che il soggetto passivo ai fini ICI è sempre il proprietario dell’immobile anche quando, a seguito di provvedimento di separazione legale, la casa coniugale è stata assegnata dal giudice al coniuge ed ai figli.
Secondo la Suprema Corte, infatti, usufruire della casa di famiglia non rappresenta un diritto reale di godimento; pertanto, il coniuge assegnatario non può essere considerato soggetto tenuto al pagamento dell’imposta.
Fonte: www.seac.it
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