Con Risoluzione 7 febbraio 2006, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’importante precisazione in merito alla possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di sospendere il provvedimento di riscossione anche per le somme iscritte a ruolo a seguito di avviso di accertamento, anziché solo per quelle iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973.
L’Agenzia delle Entrate ha ripercorso alcune delle sue precedenti statuizioni al riguardo, che negavano tale possibilità, conformandosi a quanto stabilito dal D.P.R. n. 636/1972, il quale non prevedeva la sospensione dell’atto in pendenza di contestazioni in merito all’esecuzione dell’accertamento se non per eventuali vizi dello stesso ruolo.
Secondo l’Agenzia tali assunti non sono più validi a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2-quater D.L. n. 564/1994, il quale dispone che rientra tra i poteri di annullamento o di revoca anche quello di sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato. Quindi, il potere di sospensione appartiene al più generale potere di autotutela ed è, comunque, strumentale a quello di annullamento dell’atto stesso.
Fonte: www.seac.it
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