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23 Luglio 2011

Il familiare che riceve la notifica presso l’abitazione del destinatario si presume convivente.

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Nella Sentenza n. 14361 del 30 giugno 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di consegna di un atto da notificare ad un familiare presente nell’abitazione del destinatario dell’atto medesimo, il rapporto di convivenza almeno temporanea può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare.

La semplice mancata indicazione nell’avviso di ricevimento della qualità di convivente della persona di famiglia che ha ricevuto l’atto non può, quindi, comportare la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento.

La presunzione può, però, essere vinta dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell’insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell’atto. La deduzione difensiva, relativa all’invalidità della notifica effettuata presso il domicilio del contribuente e ricevuta da persona ivi rinvenuta, non potrà prescindere da una specifica e plausibile deduzione della qualità della persona medesima e delle ragioni della presenza di questa nell’abitazione del destinatario. Il destinatario della notifica non potrà limitarsi ad una deduzione negativa, inidonea a soddisfare l’onere probatorio a suo carico.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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