Con Sentenza 16 marzo 2007, n. 6192, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il coniuge affidatario dei figli, al quale sia assegnata la casa di famiglia, che è in parte di proprietà (o sulla quale insiste un diritto reale) anche dell’altro coniuge, è tenuto al pagamento dell’ICI per la sola quota che gli compete e non per l’intero.
Come affermato dalla Corte, presupposto del tributo è la titolarità di un diritto reale di godimento sull’immobile. L’assegnazione dell’abitazione di famiglia al coniuge affidatario dei figli non si configura come diritto reale, bensì come diritto personale di godimento.
Non trova, altresì, applicazione la norma di cui all’art. 218, C.c., in base alla quale il coniuge che gode dei beni dell’altro è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario. Secondo i giudici, per individuare i presupposti ed i soggetti passivi di un tributo si deve necessariamente fare riferimento alle specifiche disposizioni che lo riguardano.
Fonte: www.seac.it
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