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25 Giugno 2011

Il Decreto Sviluppo si avvia verso la conversione in legge.

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La Camera dei Deputati ha approvato il cosiddetto Decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 70 del 2011). Affinché divenga Legge sono necessari l’esame e l’approvazione anche da parte del Senato.

Tra le nuove misure previste, ricordiamo:

– Nuovo credito d’imposta per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, nelle Regioni del Mezzogiorno, lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

– Rifinanziamento del credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive situate in aree svantaggiate del Mezzogiorno.

– Specificazione relativa alla durata degli accessi: questi, se riguardano imprese in contabilità semplificata o lavoratori autonomi, non potranno durare più di 15 giorni lavorativi e dovranno essere contenuti in un periodo massimo di un trimestre.   

– In presenza di un “accertamento esecutivo”, fissazione del periodo di sospensione dell’esecuzione forzata a 180 giorni (prima era prevista una sospensione fino a 120 giorni). La sospensione non opera comunque se emergono degli elementi che possono pregiudicare la riscossione.

– Nell’ambito delle azioni cautelari: non potrà essere iscritta ipoteca sull’abitazione principale, né si potrà procedere all’espropriazione immobiliare se i crediti sono inferiori a 20.000 Euro ed il ruolo è contestato o ancora contestabile in giudizio. Non sono comunque attivabili tali procedure se il credito è di importo inferiore a 8.000 Euro.
E’ stato, inoltre, precisato che, prima di iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente, l’agente della riscossione deve avvisarlo, notificandogli un’apposita comunicazione, nella quale verrà intimato che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si procederà all’iscrizione.
Se poi i crediti sono di importo inferiore a 2.000 Euro, prima di intraprendere azioni cautelari o esecutive, l’agente della riscossione dovrà sempre inviare due solleciti di pagamento, a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro.  

– Gli interessi di mora, in caso di cartella scaduta, non dovranno più essere calcolati anche sulle sanzioni e sugli interessi presenti nella cartella.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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