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5 Maggio 2012

Il Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali e’ Legge: novita’ per l’imposta sugli immobili all’estero e per l’imposta di scopo.

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012 la Legge di conversione (Legge n. 44 del 26 aprile 2012) del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali (Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012). Il nuovo provvedimento, quindi, in parte modificato nel corso dell’esame in Parlamento, è ora Legge dello Stato.

Qui vogliamo esaminare alcune novità relative agli immobili previste nella versione del Decreto Legge frutto della conversione in Parlamento.

– Articolo 8 – Misure di contrasto all’evasione, comma 16 del Decreto Legge n. 16/2012 come modificato dalla Legge di conversione:

la disciplina della nuova imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), introdotta dal Decreto “salva Italia” del dicembre 2011, è stata in parte modificata.

L’imposta non sarà dovuta se l’importo non supera i 200 Euro.

Si ricorda che l’imposta è stabilita nella misura dello 0,76 % del valore degli immobili. Tale valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo nel quale è situato l’immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese nel quale l’immobile è situato, ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello determinato secondo i criteri predetti.

Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali alle quali aderisce l’Italia, l’imposta è ridotta allo 0,4 % per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero. Inoltre, per l’immobile adibito ad abitazione principale da tali soggetti, e per le relative pertinenze, sono previste anche le detrazioni applicate ai contribuenti tenuti a versare l’Imu sull’abitazione principale: si tratta della detrazione di 200 Euro, oltre alla detrazione, per gli anni 2012 e 2013, di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante stabilmente e residente anagraficamente nell’immobile adibito ad abitazione principale. Tale maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non potrà comunque superare l’importo massimo di 400 Euro.

Per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’Ivie si potrà dedurre un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti all’estero sul medesimo immobile, almeno che non si sia già fruito del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

– Importanti novità sono state previste riguardo all’imposta di scopo comunale. Tale imposta era stata già introdotta in passato al fine di permettere ai Comuni di reperire delle risorse, per un importo massimo pari al 30 % delle spese necessarie per la realizzazione di una determinata opera pubblica. La durata massima dell’imposta di scopo era stata fissata originariamente a cinque anni. L’aliquota non poteva essere superiore allo 0,5 per mille e doveva essere applicata alla medesima base imponibile dell’Ici.

Nel 2011, il Decreto n. 23 sul federalismo fiscale aveva previsto che venisse adottato un nuovo regolamento relativo a questa imposta, nel quale fosse prevista la possibilità di finanziare anche opere pubbliche diverse da quelle individuate in precedenza, di coprire l’intera spesa necessaria per la realizzazione delle opere pubbliche e di portare fino a dieci anni la durata massima dell’imposizione. Tale regolamento, però, non è stato emanato.

La Legge di conversione del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali ha previsto che i Comuni possano disciplinare direttamente l’imposta di scopo secondo i criteri enunciati nel Decreto sul federalismo fiscale, senza dover attendere l’emanazione del regolamento tramite D.P.R.

A decorrere dall’applicazione dell’Imu, inoltre, l’imposta di scopo si applicherà, o continuerà ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente per l’Imu.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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