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5 Maggio 2012

Il Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali e’ Legge: attenzione puntata sulle regole dell’Imu.

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012 la Legge di conversione (Legge n. 44 del 26 aprile 2012) del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali (Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012). Il nuovo provvedimento, quindi, in parte modificato nel corso dell’esame in Parlamento, è ora Legge dello Stato.

Il testo del Decreto Legge, coordinato con le modifiche approvate in sede di conversione, prevede una serie di regole riguardo all’Imposta municipale propria sugli immobili (Imu), già disciplinata in parte dal Decreto “salva Italia” del dicembre 2011.

In primo luogo, per l’anno 2012, l’Imu dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze potrà essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base (4 per mille) e la detrazione (200 Euro, più la detrazione di 50 Euro per ciascun figlio convivente di età non superiore ai 26 anni). La prima e la seconda rata dovranno essere versate rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 settembre. La terza rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate.

In alternativa, sempre per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze potrà essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 % dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, l’imposta dovrà essere versata, per l’anno 2012, in due rate: la prima pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base e la detrazione, la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Per i fabbricati rurali strumentali, per il 2012, la prima rata dovrà essere versata nella misura del 30 % dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base, e la seconda rata dovrà essere versata a dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Inoltre, per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro fine novembre, è previsto, per l’anno 2012, il versamento dell’imposta in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre.

Riguardo alle eventuali variazioni delle aliquote dell’Imu nel corso dell’anno, nel Decreto Legge è previsto che, con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvederà, sulla base del gettito della prima rata dell’Imu e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione, per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Inoltre, entro il 30 settembre 2012, i Comuni potranno approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo.

Inoltre, è previsto che i soggetti passivi dell’imposta debbano presentare la dichiarazione Imu entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute delle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Il modello che dovrà essere utilizzato per questa dichiarazione verrà approvato con un Decreto ministeriale, nel quale verranno anche disciplinati i casi nei quali dovrà essere presentata la dichiarazione in questione. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, se non si verificano delle modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati dalle quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Infine, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2012.

Riguardo al concetto di abitazione principale, questo coincide con l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Inoltre, i Comuni potranno considerare direttamente adibito ad abitazione principale l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato. Potrà essere considerata abitazione principale anche l’abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, a titolo di proprietà o di usufrutto, anche in questo caso a condizione che l’immobile non risulti locato.

In materia di base imponibile, è prevista una riduzione del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo nell’anno nel quale sussistono queste condizioni.

‘Imu sarà dovuta dal coniuge al quale sia stata assegnata la casa coniugale in sede di separazione o divorzio.

Infine, riguardo alle modalità di pagamento dell’Imu, soltanto a partire dal 1° dicembre 2012 il versamento potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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