Con Sentenza n. 57/10/07, la CTR Milano ha stabilito che l’accertamento ai fini ICI deve essere sufficientemente motivato, pena la sua illegittimità; non basta, infatti, il semplice richiamo al fatto che un’area sia potenzialmente edificabile.
Secondo i giudici, anche se per l’applicazione del tributo è sufficiente l’esistenza dello strumento urbanistico generale senza l’approvazione del Prg, la vocazione edificatoria di un terreno non è, però, sufficiente per se stessa ad applicare i valori tipici delle aree fabbricabili; ciò contrasterebbe con il diritto alla difesa del contribuente.
L’Amministrazione procedente deve provare gli elementi in base al quale è stato determinato il valore dell’area, nell’abito di determinati parametri e, di conseguenza, l’imposta applicabile.
Fonte: www.seac.it
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