Con Sentenza n. 31/2008, la Ctr Piemonte si è espressa in materia di ICI, precisando che l’asservimento di un terreno all’immobile destinato ad abitazione principale esclude che il terreno stesso venga assoggettato autonomamente all’imposta come area edificabile.
Nella fattispecie, i giudici hanno riconosciuto la natura pertinenziale ad un parco legato all’abitazione principale, specificando che “.il vincolo di asservimento della zona rende ininfluente l’altra destinazione in quanto quest’ultima attiene a fini estranei al rapporto con la cosa principale considerata dalla norma tributaria“.
Fonte: www.seac.it
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