Con Sentenza 12 settembre 2008, n. 23531, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicazione di quanto previsto dall’art. 8, D.Lgs. 504/1992, che dispone la riduzione al 50% dell’imposta comunale sugli immobili dichiarati inagibili.
Secondo i giudici, il contribuente ha diritto ugualmente alla riduzione dell’imposta anche se non ha presentato la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato, qualora il fabbricato non sia utilizzato e lo stato dell’immobile sia già noto e conosciuto dal Comune. Il contribuente, infatti, non è tenuto a provare fatti di cui il Comune è già a conoscenza.
La Cassazione rettifica, quindi, il principio affermato in precedenza, con il quale escludeva il beneficio fiscale in mancanza di una preventiva dichiarazione di inagibilità da parte del contribuente.
Fonte: www.seac.it
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