Con Sentenza 22 febbraio 2005, n. 7905, la Corte di Cassazione ha stabilito che sugli immobili di nuova costruzione, iscritti in catasto, l’ICI risulta dovuta anche nel caso in cui non siano ancora utilizzabili in quanto privi del certificato di abitabilità.
Secondo la Corte, l’imposta è infatti dovuta per il solo fatto che sia stata dichiarata l’ultimazione dell’immobile e si sia provveduto al suo accatastamento; rimane estranea al rapporto tributario l’effettiva abitabilità dello stesso.
Fonte: www.seac.it