Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.
In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.
Fonte: www.seac.it