NULL
Altre Novità
14 Gennaio 2006

Gruppi societari: deduzione delle perdite subite in altro Stato membro

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.

In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
11 Ottobre 2024
Proroga del regime “impatriati” anche per chi ha usufruito del regime “neo residenti”

Un cittadino italiano, che ha lavorato negli Stati Uniti per 10 anni e che nel 2019 è...

11 Ottobre 2024
Codice tributo per il tax credit sul gasolio per l’autotrasporto

Emanato un nuovo codice tributo per le imprese di autotrasporto che beneficiano della...

11 Ottobre 2024
Istituito il codice tributo per gli investimenti nella Zes unica

Il 22 luglio 2024 è stato istituito il codice tributo “7034”, utilizzabile per il...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto








    NULL
    Novità Irpef - Ires

    Gruppi societari: deduzione delle perdite subite in altro Stato membro

    Scarica il pdf

    Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.

    In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.

    Fonte:  www.seac.it

     

    Articoli correlati
    11 Ottobre 2024
    Proroga del regime “impatriati” anche per chi ha usufruito del regime “neo residenti”

    Un cittadino italiano, che ha lavorato negli Stati Uniti per 10 anni e che nel 2019 è...

    11 Ottobre 2024
    Codice tributo per il tax credit sul gasolio per l’autotrasporto

    Emanato un nuovo codice tributo per le imprese di autotrasporto che beneficiano della...

    11 Ottobre 2024
    Istituito il codice tributo per gli investimenti nella Zes unica

    Il 22 luglio 2024 è stato istituito il codice tributo “7034”, utilizzabile per il...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto