NULL
Altre Novità
14 Gennaio 2006

Gruppi societari: deduzione delle perdite subite in altro Stato membro

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.

In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
7 Dicembre 2023
IMU sui fabbricati istruzioni del Mef

Sono state pubblicate le risposte a specifiche domande riguardanti la legittimità...

7 Dicembre 2023
Aziende di assicurazione straniere per il monitoraggio fiscale

In merito alla recente risoluzione n. 62/E datata 13 novembre 2023, l'Agenzia delle...

7 Dicembre 2023
Sovvenzioni erogate dall’ente bilaterale, nessuna ritenuta

Il 15 novembre 2023, l'ente bilaterale ha comunicato che il sostituto d'imposta non deve...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto








    NULL
    Novità Irpef - Ires

    Gruppi societari: deduzione delle perdite subite in altro Stato membro

    Scarica il pdf

    Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.

    In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.

    Fonte:  www.seac.it

     

    Articoli correlati
    7 Dicembre 2023
    IMU sui fabbricati istruzioni del Mef

    Sono state pubblicate le risposte a specifiche domande riguardanti la legittimità...

    7 Dicembre 2023
    Aziende di assicurazione straniere per il monitoraggio fiscale

    In merito alla recente risoluzione n. 62/E datata 13 novembre 2023, l'Agenzia delle...

    7 Dicembre 2023
    Sovvenzioni erogate dall’ente bilaterale, nessuna ritenuta

    Il 15 novembre 2023, l'ente bilaterale ha comunicato che il sostituto d'imposta non deve...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto