Con Sentenza del 20 gennaio 2011, la Prima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su un ricorso della Commissione Europea, affermando che la normativa tributaria greca è in contrasto con alcune disposizioni comunitarie e dell’Accordo dello Spazio economico europeo, in quanto ostacola l’esercizio delle libertà fondamentali in esse disciplinate.
Ciò con riferimento alle norme greche che prevedono l’esenzione dall’imposta sulle cessioni di beni immobili solo per i residenti permanenti in Grecia, ma non per i non residenti che hanno l’intenzione di stabilirsi in futuro nel Paese, e che prevedono l’esenzione, a determinate condizioni, dalla medesima imposta solo per i cittadini greci in occasione dell’acquisto di una prima residenza in Grecia.
Le norme tributarie greche in questione possono ostacolare la libera circolazione dei lavoratori e le libertà di stabilimento garantite dalla normativa comunitaria. La Corte Europea ha riconosciuto, tuttavia, che, secondo una giurisprudenza consolidata, i provvedimenti nazionali di questo tipo possono essere giustificati qualora perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo. Ma tali caratteri non si ritrovano nelle disposizioni oggetto della controversia.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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