Con Risoluzione 30 ottobre 2008, n. 408, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di giudizio di opposizione all’applicazione di sanzioni amministrative, l’esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica anche ai gradi del processo successivi al primo.
L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, precisato che al fine di stabilire l’ambito applicativo della norma agevolativa contenuta al comma 10, articolo 23, Legge n. 689/1981, e in particolare in ordine alla possibilità di estendere l’esenzione ivi prevista anche al giudizio di appello, occorre considerare la peculiarità del procedimento di opposizione all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Fonte: www.seac.it
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