NULL
Altre Novità
8 Novembre 2008

Giudizio di opposizione avverso le sanzioni amministrative: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 30 ottobre 2008, n. 408, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di giudizio di opposizione all’applicazione di sanzioni amministrative, l’esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica anche ai gradi del processo successivi al primo.

L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, precisato che al fine di stabilire l’ambito applicativo della norma agevolativa contenuta al comma 10, articolo 23, Legge n. 689/1981, e in particolare in ordine alla possibilità di estendere l’esenzione ivi prevista anche al giudizio di appello, occorre considerare la peculiarità del procedimento di opposizione all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
18 Aprile 2025
Concordato preventivo 2025-2026: via libera al nuovo modello per l’adesione

Con provvedimento direttoriale emesso in data odierna, l’Agenzia delle Entrate ha...

18 Aprile 2025
Rendicontazione di sostenibilità

La Rendicontazione di Sostenibilità o Sustainability Reporting è un documento che...

18 Aprile 2025
Esenzione da ritenute per gli interessi pagati dalle Siiq alla controllante UE

Le Società di investimento immobiliare quotate (Siiq) possono accedere al regime...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto