Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione civile, con Sentenza 31 gennaio 2007, n. 20 ha affermato il principio in base a cui il mancato rispetto dei parametri dimensionali e dei limiti quantitativi, in termini di ricavi lordi ed investimenti effettuati, fissati dal nuovo art. 1, Legge fallimentare, per stabilire chi sia assoggettato a fallimento, non determina automaticamente l’esclusione da fallimento.
In realtà, la norma richiama la nozione di piccolo imprenditore contenuta nell’art. 2083, Codice civile, indicando un criterio quantitativo per cui l’imprenditore, anche se piccolo in base a tale definizione, è comunque soggetto a fallimento.
Secondo i Giudici, i limiti stabiliti dalla nuova norma, non individuano la nozione fallimentare di imprenditore piccolo, ma, al contrario, “determinano una presunzione legale di impresa media o comunque non piccola ai fini fallimentari o addirittura di piccolo imprenditore soggetto al fallimento in via di eccezione“.
Fonte: www.seac.it
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